Tempo di 730: costi sostenuti per l’iscrizione di minori ad attività sportive.

Come è noto, l’iscrizione di minori ad attività sportive è fiscalmente agevolato ma quali informazione e documenti è necessario fornire?

Le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive sono detraibili nella misura del 19%”. Il risparmio fiscale ammonta pertanto a 40 euro per minore. A prevederlo è l’articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del Tuir.

L’agevolazione riguarda l’attività sportiva dilettantistica da chiunque organizzata ed il costo deve risultare, come chiarito con il D.M. 28 marzo 2007, da pagamento certificato da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento recante le seguenti informazioni:

a) la denominazione sociale, la sede legale e il codice fiscale dell’associazione o società sportiva dilettantistica;

b) la causale del pagamento;

c) l'attività sportiva esercitata;

d) l'importo corrisposto per la prestazione resa;

e) i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

 

Qui di seguito un esempio di quietanza

FAC – SIMILE DI RICEVUTA FISCALE

L’associazione sportiva dilettantistica ___________________(denominazione), con sede legale in _____________________, Via ________________ n°___, C.F. ____________________

DICHIARA

di aver ricevuto dal Sig. __________________________, C.F.____________________________________

la somma di € ___________________,__ (Euro ______________________/__________)

quale corrispettivo per l’iscrizione annuale e per l’abbonamento di ______________________________ (nome e cognome del minore), nato/a a ___________, il __/__/__, residente in ________ via _________ n°_____  al corso di _________________ (specificare l’attività sportiva praticata).

Si comunica che ai sensi dell’art.15 , comma 1°, lett. i-quinquies del TUIR, le spese, per un importo non superiore a 210 euro all’anno, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive dilettantistiche sono detraibili nella misura del 19% e che l’associazione risulta in possesso dei requisiti a tal fine richiesti.

Luogo, data

Firma

__________________________

Marca da bollo di € 2,00 per importi superiori a € 77,46 (se la prestazione non è gravata da IVA).

 

Minori tra i cinque anni ed i diciotto anni

“Con  riferimento  al  requisito dell'età, in considerazione del principio di unità del periodo d'imposta, si ritiene, pur in assenza di una specificazione normativa, che lo  stesso  ricorra purché sussista anche per una sola parte del periodo d'imposta”, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 34/2008. Ne consegue che si beneficia della detrazione per l’iscrizione al corso effettuata quando il minore aveva quattro anni nel momento in cui effettuava l’attività anche nel quinto anno così come è possibile garantire il beneficio per l’iscrizione a diciassette anni ancorché l’attività sia svolta anche nel corso del diciottesimo anno di età.

 

Genitori: quanto possono portarsi in detrazione?

L’ammontare massimo della spesa detraibile ammonta sempre ad euro 210 per minore: se il costo viene sostenuto da entrambi i genitori per il figlio unico, la detrazione dovrà essere divisa per due come chiarito nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 50/2009.

 

Quando si hanno più figli?

Il risparmio sarà moltiplicato per il numero di figli che hanno partecipato alle attività sportive. Nel modello 730/2016 le spese sostenute nel 2015 andranno riportate nei righi da E8-E12 utilizzando un rigo per ogni figlio – in cui specificare la spesa relativa sostenuta - ed indicando per ciascun figlio sempre il codice “16”.

 

Chi può garantire questo beneficio fiscale?

Non solo le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI ma anche le  palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, ossia tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati, anche costituiti in forma di impresa, individuale o societaria.

Tale assunto trova conferma nella Relazione illustrativa al Decreto

“Dalla ratio della norma discende che i due criteri qualificatori operano su piani concettuali alternativi. In altri termini la gestione delle palestre, piscine, ed altrie strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica non deve essere necessariamente riconducibile alle associazioni sportive.

D’altro canto, occorre prendere atto della multiformità dell’esperienza quotidiana, che presenta numerosi casi di strutture ove si pratica attività sportiva dilettantistica e che sono gestite in forma di impresa e per fini di lucro. Se in questi casi si negasse la possibilità di beneficiare della detrazione, si perverebbe ad una parziale interpretatio abrogans della norma, giacché si priverebbe di autonomo rilievo il criterio “oggettivo”. Inoltrassi introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento, escludendo dall’ambito applicativo della detrazione tutti quei soggetti che fruiscono di prestazioni rese da soggetti esercenti attività di impresa e non da associazioni sportive dilettantistiche, e ciò ancorché il servizio in concreto fruito sia assolutamente analogo. Dunque il comma 1, lettera b) si limita a esplicitare l’autonomia dei due criteri (soggettivo e oggettivo), sancendo espressamente che la detrazione opera anche nel caso di soggetti giuridici privati, quali imprenditori singoli, società sportive, società di persone, società di capitali, e che le altre strutture e impianti sportivi non possono che formare una categoria aperta, non predeterminatile ex ante.“

 

Dubbi? Contestazioni?

Per qualsiasi dubbio da parte dei soggetti che si occupano delle dichiarazioni dei redditi di chi ha sostenuto il costo, le disposizioni di riferimento sono:

1)     l’articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del Tuir: introduzione della detrazione;

2)     D.M. 28 marzo 2007: chiarimenti sui soggetti che organizzano attività sportiva non professionistica e che possono assicurare questo sgravio nonché indicazioni in merito agli elementi che devono essere presenti nel documento che certifica il pagamento;

mentre sono stati offerti chiarimenti con

1)     la Circolare 34/2008 relativamente all’età del praticante l’attività sportiva;

2)     la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 50/2009 relativamente all’utilizzo della detrazione da parte di entrambi i genitori.

 

Arsea comunica n.38 del 16/05/2016                                                         Lo staff di Arsea